Siti accessibili per le PPAA

Che cos'è un sito web accessibile e a cosa serve

Siti accessibili: che cosa significano queste parole? L'accesso a internet non è una possibilità scontata per tutti. Le persone ipovedenti o cieche, che soffrono di ipoacusia o hanno problemi legati alla visione o all'uso di strumenti informatici come il mouse e la tastiera, non riuscirebbero ad esempio a visualizzare un sito web in mancanza di strumenti adeguati, è anche necessario che gli stessi siti web si adeguino a questi strumenti e a queste necessità.

Per legge tutti i siti delle pubbliche amministrazioni debbono rispettare delle norme precise al riguardo. Il mancato rispetto di queste norme prevede severe sanzioni, sia per il committente come per chi ha realizzato il sito.

ACCESSIBILITÀ: CHE SIGNIFICA?

La definizione di accessibilità secondo la normativa di riferimento, ovvero la cosidetta legge Stanca (Art.2 della legge del 9 Gennaio 2004, nr.4) è: “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.

Le categorie di utenti che beneficiano maggiormente di un sito internet accessibile sono i portatori di handicap (ad esempio non vedenti, ipovedenti o con difficoltà motorie che limitino l'utilizzo di strumenti informatici), ma anche chi utilizza versioni non aggiornate o poco diffuse di sistemi operativi o browser internet.

Anche questi utenti infatti potrebbero avere difficoltà a navigare il vostro sito, ed essere quindi costretti a dirigersi altrove. Ancora, l'accessibilità proposta dal legislatore allarga il proprio raggio d'azione all'intera comunità degli utenti internet.

I siti accessibili infatti sono siti web strutturati e presentati per essere facilmente utilizzati da chiunque, ad esempio anziani e bambini, che soffrono dei naturali “handicap cognitivi” dell'approccio al mezzo. Ad un livello ancora più ampio, l'accessibilità promuove l'utilizzo di un linguaggio che risulti il più chiaro e semplice possibile in relazione all'utenza di riferimento del sito stesso.

Tutti gli utenti internet, in ultima analisi, possono trarre giovamento da un sito accessibile. Per ottenere questi obiettivi è necessario che il sito venga costruito secondo uno standard organico e coerente (ad es. XHTML 1.0 Strict) seguendo tutte le raccomandazioni dell'autorità preposta alla formulazione del linguaggio (W3C).

Ma questo non è sufficiente: anche il layout grafico del sito deve essere realizzato seguendo precisi accorgimenti: ad esempio non si deve fare affidamento al colore per presentare il testo all'interno delle pagine, in modo tale che i contenuti siano fruibili anche a chi non riesce a percepire correttamente i colori. Tutto questo in estrema sintesi. 

CHE DEVE AVERE PER LEGGE UN SITO ACCESSIBILE?

Tutte le pubbliche Amministrazioni* che realizzano un sito internet o aggiornano un sito esistente con un contratto esterno (un professionista o una azienda) sono tenute a prevedere nel contratto (pena la dichiarazione di nullità del contratto) il rispetto delle norme stabilite dalla legge Stanca.

JOOMLA FAP (For All People): IL SITO ACCESSIBILE

Noi realizziamo siti internet pienamente compatibili con la legge Stanca con JOOMLA FAP, un progetto totalmente italiano ed Open Source di Joomla.

Rispetto ad altri CMS accessibili non open source in commercio il costo del sito non si basa sul numero di utenti potenziali (grandezza dell'ente/numero fruitori) ma è dato dal lavoro necessario per realizzarlo.

Essendo un software web-based open source il costo è quindi quello della realizzazione del layout grafico e della implementazione dei componenti FAP, oltre alla implementazione dei contenuti che debbono seguire le regole stabilite dalla legge Stanca.

Quindi sicuramente un po' superiore a quello di un sito non FAP ma decisamente inferiore a quello dei CMS proprietari disponibili nel mercato.

 

* La legge Stanca (nr.4 del 9 Gennaio 2004, Art.3), viene applicata alle “pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,

  • pubbliche amministrazioni
  • enti pubblici economici
  • aziende private concessionarie di servizi pubblici
  • enti di assistenza e di riabilitazione pubblici
  • aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico
  • aziende municipalizzate regionali
  • aziende appaltatrici di servizi informatici.”

 

Siti accessibili per tutte le persone

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